Le operazioni straordinarie. La neutralità di fusioni e scissioni porta a valori differenti.
Uno dei principi cardine della riforma fiscale, in materia di operazioni straordinarie, è il criterio di neutralità. Questo significa che, a fronte della intassabilità (o della tassazione comunque limitata) della plusvalenza sul soggetto che cede quote, non è previsto alcun meccanismo di "trasmissione" del costo sostenuto ai beni posseduti dalla società che viene acquistata. Un esempio evidente del funzionamento di questa regola è rappresentato dal caso della fusione: si pensi a una società che ne acquisisce una seconda a un corrispettivo di 1000. Dopo l'operazione, la società acquisita (che possiede per semplicità un unico bene iscritto a 100) viene incorporata e il disavanzo che emerge dall'operazione (pari a 900) viene imputato al bene. Il risultato è che la società incorporante avrà iscritto un bene con valore civilistico pari a 1000 e valore fiscale pari a 100. Il cosiddetto "doppio binario" dovrà essere monitorato nel tempo attraverso la dichiarazione dei redditi. La stessa situazione si crea peraltro in una delle operazioni più diffuse; il conferimento (articolo 176 del Tuir) in cui si adottano i valori effettivi dei beni ai fini civilistici , mentre si mantengono inalterati i valori storici ai fini fiscali. In tutti questi casi, la differenza tra valori civili e valori fiscali dei beni deve essere indicata in uno specifico prospetto della dichiarazione dei redditi. Si tratta del quadro RV , dedicato alla "riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali".
Il Sole 24 Ore -lunedì 25 aprile- P. Ceppellini, R. Lugano -art. pag. 19