Unificazione Casse di Previdenza - interrogazione degli On. Cazzola e Foti
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Interrogazione a risposta in Commissione:
CAZZOLA e ANTONINO FOTI.
— Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. —
Per sapere – premesso che:
la legge 24 febbraio 2005, n. 34, e il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di attuazione, hanno istituito, dal 1o gennaio 2008, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ha unificato l’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali;
il legislatore del 2005 aveva auspicato l’unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, istituite per la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria, rispettivamente, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse finalizzata all’unificazione (articolo 4 della legge n. 34);
il termine previsto per l’adozione dei decreti legislativi è spirato in data 31 marzo 2007 senza che il Governo esercitasse la delega, a causa della mancata adozione, da parte dei competenti Organi delle due Casse, di un progetto di unificazione;
l’avvenuta unificazione degli Ordini e la mancata unificazione delle Casse ha prodotto la situazione paradossale di un unico Ordine professionale con due Casse di previdenza obbligatoria;
l’articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (legge Maroni), ha previsto la possibilità, per gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, di accorparsi fra loro, nonché di includere altre categorie professionali similari
di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica;
l’azione del Parlamento e del Governo è stata quindi ispirata dalla consapevolezza della necessità di non consentire la nascita di nuove Casse di previdenza per i liberi professionisti e di favorire, al contrario, l’aggregazione di quelle già esistenti;
tale consapevolezza è stata condivisa dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale che, nel Rapporto sugli enti previdenziali pubblici e privati del 2006,
ha individuato nelle caratteristiche della monocategorialità e della ristrettezza della popolazione amministrata i maggiori rischi di tenuta del sistema;
la situazione determinatasi in materia previdenziale per l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è quindi in contrasto con le iniziative politiche adottate in passato da questa maggioranza e genera incertezza sul futuro previdenziale e sugli obblighi contributivi degli iscritti al nuovo Ordine del 1° gennaio 2008;
le due Casse, nel corso del confronto finalizzato a verificare i presupposti per la redazione di un progetto di unificazione hanno ciascuna espresso valutazioni assolutamente differenti sulle prospettive di equilibrio a lungo termine dell’altra Cassa –:
se risulti che, nel corso del confronto, la Cassa ragionieri abbia avanzato la proposta di scambio delle rispettive basi dati, ai fini della verifica delle prospettive di lungo periodo di entrambe le Casse e che la Cassa dottori commercialisti abbia espresso un diverso avviso;
che anche laproposta della Cassa ragionieri di nomina di un soggetto terzo, un advisor autorevole e competente, scelto di comune accordo,
cui affidare la verifica dei bilanci e dei bilanci tecnici delle due Casse o, meglio, di affidamento all’allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, organo politico e tecnico che esercita anche le funzioni di vigilanza sugli enti previdenziali, sia stata rifiutata dalla Cassa dottori; e che entrambe le proposte siano state portate a conoscenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; se risulti altresì al Governo che l’analisi dei bilanci tecnici delle due Casse evidenzia la necessità, per la Cassa dottori commercialisti, di utilizzare i contributi di tutti i nuovi iscritti per mantenere l’equilibrio di lungo periodo, ponendo in tal modo una seria ipoteca sulla possibilità di garantire, ai nuovi iscritti, prestazioni pensionistiche adeguate; mentre, al contrario, la Cassa ragionieri ha adottato una riforma che consente di accantonare, a
favore dei giovani iscritti, tutti i contributi che gli stessi versano; se il Governo non intenda assumere un ruolo attivo nel confronto fra le due
Casse per giungere alla condivisione delle rispettive prospettive di lungo periodo e sgombrare così la strada per l’avvio del confronto finalizzato alla redazione di un progetto di unificazione; se, in mancanza di un accordo fra le due Casse per una concreta valutazione
delle rispettive prospettive di lungo periodo, il Governo non intenda esercitare il potere sostitutivo previsto dalla legge, mediante
la nomina di commissari ad acta per il completamento dell’operazione di valutazione;
se, infine, finché perdura l’esistenza di due Casse distinte nonostante l’istituzione di un unico Albo, non ritenga di adottare iniziative per consentire ai nuovi professionisti di iscriversi, a propria scelta, a una delle due Casse, considerando che sembra improponibile la pretesa di far iscrivere i nuovi professionisti alla sola Cassa dei dottori commercialisti. (5-00222)
XI Commissione - Giovedì 24 luglio 2008
5-00222 Cazzola: Aspetti previdenziali a seguito dell'unificazione dell'ordine dei dottori
commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Cazzola in merito alla attuale situazione delle due casse di previdenza privatizzate, dei dottori, commercialisti e dei ragionieri, passo ad illustrare quanto segue.
Prima di entrare nel merito delle vicende sollecitate mi sembra opportuno ricordare che la legge n. 34 del 2005, recante «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» all'articolo 4, conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione finalizzata all'unificazione delle casse in argomento.
Tale articolo prevede, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo n. 509 del 1994, che attribuisce alle cosiddette casse
privatizzate, autonomia gestionale, organizzativa e contabile, la «previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi di amministrazione delle casse interessate sulla base di bilanci di unificazione...», come momento propedeutico alla predisposizione del decreto legislativo attuativo.
Come è noto all'onorevole interrogante, il Governo non ha potuto esercitare la delega nei termini di legge a causa del mancato accordo tra le Casse sui parametri e criteri da porre a base di un progetto condiviso di unificazione.
La legge di delega non ha, inoltre, previsto le conseguenze originate dalla mancata unificazione in termini di copertura previdenziale degli iscritti al nuovo Albo unico.
Le difficoltà incontrate nella redazione di un progetto comune, derivano, sostanzialmente, dalle differenti situazioni patrimoniali e tecnico-attuariali delle casse interessate.
Più precisamente la Cassa Ragionieri, negli atti posti a base della propria riforma previdenziale, ha riconosciuto che da tempo risalente si assiste ad una stasi del trend demografico dei nuovi iscritti. Di segno opposto, invece, il trend demografico per la Cassa dei Dottori Commercialisti, che vede crescere da oltre un decennio le nuove iscrizioni (più di 2.000 l'anno).
Dal 1° gennaio 2008, risultano soppressi gli Ordini locali e i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, che confluiscono, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, nel nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.
A fronte della situazione prospettata, il Governo, nella precedente legislatura, aveva previsto, nell'ambito del decreto-legge 31 dicembre 2007, cosiddetto «mille proroghe», la fissazione al 31 dicembre 2008, del termine per l'adozione dei progetti di unificazione in parola. Tale previsione è stata però soppressa in sede di conversione del decreto medesimo.
Per quanto concerne, in particolare, i quesiti posti dall'onorevole interrogante in ordine ai bilanci tecnici delle Casse in parola sono in grado di informare che, con riferimento alla Cassa Dottori Commercialisti, il bilancio medesimo, riferito al 1o gennaio 2006, è stato trasmesso alla competente Direzione Generale dell'Amministrazione che rappresento, con nota del 18 dicembre 2007.
Tale documento contabile è stato redatto sulla base di ipotesi demografiche circa la dinamica dei nuovi iscritti, tali per cui il flusso netto annuo dei nuovi ingressi, al netto delle cancellazioni, risulta decrescente per i primi 10 anni - da 2.000 nuovi assicurati nel 2006 a 1.000 nel 2016 -, e
costantemente pari alla misura di 1.000 unità a partire dal 2017.
Tra le ipotesi finanziarie, il tasso di rendimento nominale del patrimonio mobiliare, al netto dei costi di gestione, è fissato al 3,4 per cento, mentre il tasso di inflazione, dal 2010, è previsto costantemente pari a 1,6 per cento.
Sulla base soprattutto di tali ipotesi, le proiezione del bilancio tecnico della Cassa Dottori Commercialisti registrano, nel periodo 2005-2045, il seguente andamento degli indicatori sintetici:
saldo previdenziale (entrate contributive al netto delle uscite per prestazioni previdenziali) negativo a partire dal 2035;
saldo totale (entrate totali meno uscite totali) sempre positivo nel periodo considerato;
patrimonio a fine anno sempre positivo nel periodo considerato;
grado di capitalizzazione (rapporto tra liquidità più patrimonio immobiliare e riserve tecniche relative a attivi e pensionati) pari, nel 2045, al 71 per cento.
Il bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 2005 della Cassa Ragionieri, trasmesso con nota del 20 dicembre 2006, è stato invece costruito a popolazione «chiusa», senza considerare cioè le entrate dovute al contributo integrativo degli iscritti dal 2004 al 2006 in poi.
Il tasso di rendimento nominale del patrimonio è previsto pari al 4,5 per cento e si compone di un 2,5 per cento di rendimento reale e da un 2 per cento di tasso di inflazione.
Sulla base delle suddette ipotesi, le proiezioni del bilancio tecnico della Cassa Ragionieri mostrano, nel periodo 2005-2045, quanto segue:
saldo previdenziale negativo a partire dal 2026;
saldo totale negativo a partire dal 2034;
patrimonio a fine anno sempre positivo nel periodo considerato.
Pertanto, l'avanzo di gestione, pari a 869,3 milioni di euro, mostra che in termini di valori attuali, il gettito contributivo previsto per il periodo 2005-2045 insieme al patrimonio netto al 31 dicembre 2005 garantiscono l'autosufficienza della Cassa.
Quanto rappresentato rende evidente la diversità metodologica e parametrica assunta da ciascuna delle due Casse nel redigere il proprio bilancio tecnico a 40 anni di orizzonte previsionale.
In relazione a tale aspetto, si rende nota la sopravvenuta emanazione (rispetto ai bilanci tecnici di cui sopra) del decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria» che dispone circa le ipotesi parametriche da adottare per la redazione del cosiddetto bilancio tecnico secondo lo
scenario «base», costruito con riferimento a valori puntuali delle principati variabili economiche pari a quelle stimate istituzionalmente per il sistema-Paese. Sulla base di tale decreto, l'Ente gestore di forme di previdenza obbligatoria può, nel caso in cui valuti non rappresentativo della propria realtà il livello di stima fissato per gli aggregati nazionali e definito con conferenza di servizi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali-Ministero dell'economia e delle finanze, elaborare un bilancio tecnico con proiezioni basate su indicazioni differenti, purché motivate, producendo, in ogni caso, il prospetto «base».
Un impianto siffatto dovrebbe garantire documenti tecnico-attuariali sviluppati sulla base di ipotesi standardizzate tali da rappresentare validi strumenti per la confrontabilità delle prospettive di lungo periodo delle Casse, con l'obiettivo, tra l'altro, di consentire una maggiore valutazione di merito in ordine a eventuali progetti di unificazione.
Del resto, come ho ricordato inizialmente, già la legge n. 34 del 2005 prevede, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi, che i progetti in parola si basino su bilanci di unificazione.
In conclusione, posta la valenza delle questioni rimaste, per le ragioni che ho ricordato, «sospese», sono in grado di assicurare la massima attenzione da parte del Governo che è sicuramente disponibile a prendere in considerazione, nel costante confronto con le parti istituzionalmente interessate, ogni possibile soluzione, che possa contribuire a risolvere positivamente le vicende descritte, tenuto conto dell'apporto importante che darà, già con riferimento ai prossimi bilanci tecnici, il decreto ministeriale appena ricordato.
Attraverso il confronto e la concreta valutazione delle difficoltà emerse in sede di redazione di un progetto comune potranno essere risolti anche gli ulteriori quesiti posti dall'onorevole Cazzola. In questo senso mi impegno a sciogliere ogni riserva una volta attivati tutti i canali idonei a chiudere in modo positivo la questione descritta.
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