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L'utilizzo di più unità catastali non costituisce un ostacolo all'applicazione,

L'utilizzo contemporaneo di più unità catastali come abitazione principale non impedisce l'applicazione, a tutti gli immobili, della relativa aliquota Ici agevolata. Il tutto a condizione che il risultato del complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. A tal fine, assume rilievo non tanto il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione, con il quale il Comune applicava l'aliquota ordinaria in relazione a una delle due unità immobiliari di proprietà del contribuente, destinate entrambe ad abitazione di residenza, per le quali, invece, il contribuente determinava l'imposta applicando l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. L'adita Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso presentato dal contribuente e i giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado, confermando l'avviso di liquidazione e ritenendo che nel caso di specie non si potesse applicare l'aliquota agevolata Ici, prevista per l'abitazione principale, a entrambe le unità immobiliari effettivamente adibite a tale uso, in quanto i vani non si trovavano tutti sullo stesso piano. Il contribuente presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che l'agevolazione per la prima casa deve ammettersi anche per immobili risultanti dalla riunione di più unità immobiliari destinate nel loro insieme a costituire un'unica unità abitativa, assumendo rilievo decisivo la consistenza e la destinazione a seguito di tale riunione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso. L'articolo 5 del Dlgs 504/1992 prevede che la base imponibile Ici debba essere determinata tenendo conto del valore degli immobili iscritti in catasto e applicando all'ammontare delle rendite catastali i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dall'articolo 52 del Dpr 131/1986. L'aliquota applicabile può essere diversificata in relazione a immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. Con tale disposizione, il legislatore ha voluto imporre agli enti locali di deliberare un trattamento fiscale meno gravoso per l'abitazione principale. Partendo da tali presupposti, i giudici hanno precisato che il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente legato a quello di unità immobiliare iscritto in catasto, né può essere limitato a una sola unità come identificata catastalmente, ma rileva in considerazione del significato che il legislatore ha voluto attribuirne, ossia l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente, in relazione, cioè, all'effettivo utilizzo. In tale contesto normativo, l'accatastamento unitario, richiesto dal Comune per il riconoscimento dell'agevolazione, costituisce una forzatura interpretativa che si pone in contrasto con l'intento della legge di ridurre il carico tributario per gli immobili adibiti ad abitazione principale, finalità confermata dall'esenzione totale sancita dal Dl 93/2008. Massimo Grimaldi da fiscooggi

 
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